Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tale quale, preparato o diluito. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, quelle di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;242~art2 · fonte del testo
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