Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Lo sperma puo' essere destinato agli scambi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni generali:
tolto: a) la raccolta ed il trattamento al fine della fecondazione artificiale siano stati effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1;
tolto: b) provenga da animali della specie suina il cui stato sanitario sia conforme alle condizioni di cui all'allegato B;
tolto: c) la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' alle condizioni di cui agli allegati A e C.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;242~art3 · fonte del testo
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