Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'importazione dello sperma puo' essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Il certificato deve:
tolto: a) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
tolto: b) scortare lo sperma fino a destinazione, nell'esemplare originale;
tolto: c) consistere in un solo foglio;
tolto: d) prevedere un solo destinatario. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunita' europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;242~art9 · fonte del testo
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