Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli embrioni provenienti da Paesi terzi indicati negli elenchi previsti dagli articoli 6 e 7 debbono inoltre:
tolto: a) provenire da animali donatori che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;
tolto: b) rispondere alle misure di polizia sanitaria che il Consiglio o la Commissione delle Comunita' europee adottino per gli embrioni in provenienza dal Paese terzo di cui si tratta. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'osservanza delle misure indicate al comma 1, lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;241~art8 · fonte del testo
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