Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 218 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per:
tolto: a) embrioni: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale domestico della specie bovina in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
tolto: b) gruppo di raccolta di embrioni: un gruppo di tecnici o struttura ufficialmente riconosciuta, sottoposto al controllo di un veterinario del gruppo, competente ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio degli embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A;
tolto: c) veterinario del gruppo: il veterinario responsabile del controllo di un gruppo di raccolta di embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A;
tolto: d) partita di embrioni: la quantita' di embrioni proveniente da un unico prelievo e dallo stesso donatore e coperta dallo stesso certificato;
tolto: e) Paese di raccolta: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale gli embrioni sono prodotti, raccolti, trattati e, se del caso, immagazzinati e dal quale questi sono spediti in uno Stato membro;
tolto: f) laboratorio di diagnosi riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo e riconosciuto dalla competente autorita' sanitaria per effettuare gli esami diagnostici prescritti dal presente regolamento. Sono applicabili ove necessario le definizioni della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche e quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;241~art2 · fonte del testo
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