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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro della sanita' con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i gruppi di raccolta di embrioni di animali della specie bovina idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o piu' di tali disposizioni o condizioni. Qualsiasi cambiamento notevole nell'organizzazione del gruppo di raccolta deve essere comunicato al Ministero della sanita'. Il riconoscimento del gruppo di raccolta deve essere rinnovato ogni qualvolta viene sostituito il veterinario del gruppo o si verifichino sostanziali cambiamenti nell'organizzazione del gruppo, o dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone. A ciascun gruppo di raccolta di embrioni della specie bovina viene assegnato un numero di riconoscimento; il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni con l'indicazione del numero di riconoscimento e le eventuali cancellazioni e modifiche. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanita' di ritenere che da parte di un gruppo italiano di raccolta di embrioni non siano state o non siano piu' rispettate le disposizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita', accertate le reali condizioni del gruppo di raccolta, adotta le misure necessarie e ne informa l'autorita' che ha effettuato la comunicazione. Il Ministero della sanita' comunica alla competente autorita' centrale di uno Stato membro i casi nei quali ritiene che in un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in detto Stato non siano state o non siano piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, puo' sottoporre il caso alla Commissione delle Comunita' europee chiedendo l'autorizzazione a vietare provvisoriamente l'ammissione degli embrioni prelevati da tale gruppo. Il Ministro della sanita' adotta le necessarie misure per conformarsi a disposizioni comunitarie concernenti l'applicazione del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;241~art4 · fonte del testo