Art. 125

Penalita' (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000) Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art125 · fonte del testo