Art. 126

Disapplicazione delle penalita' (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000) L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali l'esecutore sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art126 · fonte del testo