Art. 41 — Gestione e cessione dei beni

I beni di cui all'articolo 39 sono dati in consegna al consegnatario, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante. La cessione gratuita dei beni mobili dell'Agenzia e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 4. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Agenzia o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti nei registri, operanti in Italia e all'estero, per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 4, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dall'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Il discarico dei beni mobili, corredato da regolare documentazione, e' registrato nelle scritture inventariali.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art41 · fonte del testo