Art. 24 — Mutui e altre operazioni finanziarie
Il Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno e delibera del Consiglio direttivo, puo' disporre il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove piu' convenienti anche ad operazioni di leasing e di Factoring. L'onere complessivo delle quote di ammortamento non deve compromettere in nessun caso l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.
Testo vigente dal 29 febbraio 2012
