Art. 24 — Mutui e altre operazioni finanziarie

Il Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno e delibera del Consiglio direttivo, puo' disporre il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove piu' convenienti anche ad operazioni di leasing e di Factoring. L'onere complessivo delle quote di ammortamento non deve compromettere in nessun caso l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art24 · fonte del testo