Art. 8 — Segreterie dei Sottosegretari di Stato
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207
2Il D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: "fra estranei alla pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario"."
Testo vigente dal 5 febbraio 2010
