Art. 18 — Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

Testo vigente dal 25 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011. 33 parole tolte, 35 parole aggiunte.

A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al tolto: capo aggiunto: Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino tolto: a aggiunto: ad un massimo di otto unita' di personale, tolto: compresi aggiunto: compreso il segretario particolareaggiunto: , il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti tolto: dell'Amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti aggiunto: dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o tolto: in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. tolto: Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata aggiunto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art18 · fonte del testo