Art. 10 — Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1.
Testo vigente dal 5 novembre 2024
