Art. 1 — Composizione degli organi

Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo periodo, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono ridotti da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti. La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia e' ridotta in misura non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e' conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui all'articolo 18 del Regolamento di organizzazione e gestione del personale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o piu' degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.

Testo vigente dal 12 gennaio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-28;237~art1 · fonte del testo