Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.
- Art. 1 — Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea
- Art. 2 — Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea
- Art. 3 — Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo
- Art. 4 — Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a bordo
- Art. 5 — Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e dell'autorizzazione sanitaria
- Art. 6 — Comunicazione dei provvedimenti adottati
- Art. 7 — T a r i f f e
- Art. 8 — Dichiarazione marittima di sanità
- Art. 9 — Acquisizione della documentazione
- Art. 10 — Possibilità di revoca di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo
- Art. 11 — Abrogazione di norme
- Art. 12 — Entrata in vigore