Art. 6 — Comunicazione dei provvedimenti adottati
Gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorita' marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave e' da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.
Testo vigente dal 19 giugno 2001
