Art. 6 — Comunicazione dei provvedimenti adottati

Gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorita' marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave e' da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.

Testo vigente dal 19 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232~art6 · fonte del testo