Art. 9 — Acquisizione della documentazione
In caso di impossibilita' alla ricezione diretta da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, ed all'articolo 8, la stessa e' acquisita per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo del-l'Armatore della nave.
Testo vigente dal 19 giugno 2001
