1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione della libera pratica e fissate con decreto del Ministro della sanita' sono a carico della nave, che vi provvede anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. 2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore successive all'arrivo della nave all'Ufficio di sanita' marittima, area e di frontiera. 3. Nessuna spesa e' a carico della nave per i controlli e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.

Testo vigente dal 19 giugno 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232~art7 · fonte del testo