Art. 7 — Anagrafe della gente di mare
I cittadini italiani o comunitari, di eta' non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). L'elenco anagrafico della gente di mare e' aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:
- a)per superamento dei limiti massimi di eta', salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;
- b)per morte dell'interessato;
- c)nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
- d)per abbandono dell'attivita' marittima o per indisponibilita' all'imbarco prolungata per oltre due anni;
- e)sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'articolo 11.
Testo vigente dal 24 settembre 2015
