Art. 6 — Funzioni e competenze dei servizi di collocamento
Gli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, svolgono le seguenti funzioni:
- a)gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;
- b)gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;
- c)accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilita' al lavoro marittimo;
- d)preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e)registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;
- f)monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti bilaterali del lavoro marittimo una convenzione avente per oggetto l'affidamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1. La convenzione definisce, altresi', le modalita' di raccordo tra gli enti bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della scheda professionale e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo.
Testo vigente dal 13 luglio 2006
