Art. 11 — Assunzione della gente di mare

Gli armatori e le societa' di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:

  • a)le generalita' dell'armatore e della societa' di armamento;
  • b)il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;
  • c)le generalita' dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;
  • d)l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
  • e)la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
  • f)la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;
  • g)la forma e la misura della retribuzione;
  • h)il luogo e la data di conclusione del contratto;
  • i)l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;
  • l)una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori. L'armatore e la societa' di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono definiti le modalita' di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle societa' di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalita' di adempimento. E' preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di navigazione.

Testo vigente dal 13 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231~art11 · fonte del testo