Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2006 al 24 settembre 2015. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, viene costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio nazionale. La Borsa del lavoro marittimo comprende:

tolto: a) gli uffici di collocamento della gente di mare;

tolto: b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo;

tolto: c) le universita', gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico. La Borsa del lavoro marittimo e' alimentata da tutte le informazioni degli operatori, di cui al comma 2, operanti nel diffondere e consultare le informazioni sulla domanda di lavoro non soddisfatta e sull'offerta di lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea. Essa in particolare persegue:

tolto: a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro;

tolto: b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali;

tolto: c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;

tolto: d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: e) la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilita' e per la gestione delle relative infrastrutture. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti:

tolto: a) i requisiti e le modalita' di adesione degli organismi di cui al comma 2;

tolto: b) gli obiettivi operativi;

tolto: c) le attivita';

tolto: d) i servizi erogati;

tolto: e) gli organismi di direzione e coordinamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231~art10 · fonte del testo