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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 26 aprile 2007. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le carni fresche devono essere presentate in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, a condizione che sia possibile ricostituire la carcassa di ciascun animale. In deroga al comma 1, e' ammessa la presentazione:

tolto: a) di mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi, di quarti separati o di frattaglie conformi alle condizioni previste dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, e provenienti da macelli di cui all'art. 3, comma 2;

tolto: b) di pezzature inferiori ai quarti o di carni disossate o di fegati bovini affettati provenienti da laboratori di sezionamento di cui all'art. 3, comma 2. Oltre alle condizioni previste all'art. 11, commi 1, 2 e 3, le carni di cui al comma 2, lettera b), devono soddisfare almeno alle seguenti prescrizioni:

tolto: a) essere state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni dell'allegato I, capitolo IX;

tolto: b) essere state sottoposte al controllo da parte di un veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo X;

tolto: c) essere conformi, per quanto riguarda l'imballaggio, alle disposizioni dell'allegato I, al capitolo XII;

tolto: d) essere oggetto di qualsiasi controllo, effettuato da veterinari della Comunita' economica europea, che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni previste alle lettere a), b) e c);

tolto: e) essere assoggettate, limitatamente alle carni fresche di solipedi, a controlli da parte del Paese destinatario per eventuali restrizioni circa la loro utilizzazione. In deroga all'art. 14, sono consentite le importazioni nel territorio nazionale di muscoli masseteri e di cervelli, purche' soddisfino ai requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e a quelli di cui al comma 3, lettere c), d) ed e). La Comunita' economica europea puo' designare gli stabilimenti in cui le carni possono essere sezionate a caldo in condizioni speciali diverse da quelle previste dall'allegato I, capitolo IX, punto 45, lettera c).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art12 · fonte del testo