Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 26 aprile 2007. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le carni fresche devono essere presentate in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, a condizione che sia possibile ricostituire la carcassa di ciascun animale. In deroga al comma 1, e' ammessa la presentazione:
tolto: a) di mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi, di quarti separati o di frattaglie conformi alle condizioni previste dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, e provenienti da macelli di cui all'art. 3, comma 2;
tolto: b) di pezzature inferiori ai quarti o di carni disossate o di fegati bovini affettati provenienti da laboratori di sezionamento di cui all'art. 3, comma 2. Oltre alle condizioni previste all'art. 11, commi 1, 2 e 3, le carni di cui al comma 2, lettera b), devono soddisfare almeno alle seguenti prescrizioni:
tolto: a) essere state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni dell'allegato I, capitolo IX;
tolto: b) essere state sottoposte al controllo da parte di un veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo X;
tolto: c) essere conformi, per quanto riguarda l'imballaggio, alle disposizioni dell'allegato I, al capitolo XII;
tolto: d) essere oggetto di qualsiasi controllo, effettuato da veterinari della Comunita' economica europea, che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni previste alle lettere a), b) e c);
tolto: e) essere assoggettate, limitatamente alle carni fresche di solipedi, a controlli da parte del Paese destinatario per eventuali restrizioni circa la loro utilizzazione. In deroga all'art. 14, sono consentite le importazioni nel territorio nazionale di muscoli masseteri e di cervelli, purche' soddisfino ai requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e a quelli di cui al comma 3, lettere c), d) ed e). La Comunita' economica europea puo' designare gli stabilimenti in cui le carni possono essere sezionate a caldo in condizioni speciali diverse da quelle previste dall'allegato I, capitolo IX, punto 45, lettera c).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art12 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.