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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1993 al 26 aprile 2007. 494 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: 1. Gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati E' vietata l'importazione delle specie bovina, suina, ovina e caprina quando risulti, nel corso del controllo di cui al comma 1, che:

tolto: a) gli animali non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo iscritto nell'elenco di cui all'art. 3;

tolto: b) gli animali sono affetti o vi e' sospetto che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa;

tolto: c) le condizioni previste dal presente regolamento e dagli allegati A, B, C e D della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche' da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 non sono state osservate dal Paese terzo esportatore;

tolto: d) il certificato che accompagna gli animali non e' conforme alle prescrizioni dell'art. 7. Il veterinario di confine, nei casi di esito sfavorevole del controllo di cui al comma 1, adotta tutte le misure che ritiene necessarie e in particolare:

tolto: a) la quarantena, se si ha il sospetto che gli animali siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;

tolto: b) il mantenimento degli animali sotto controllo in attesa della regolarizzazione del certificato, nel caso di cui al comma 2, lettera d), su domanda dell'esportatore, del destinatario o del loro mandatario;

tolto: c) il respingimento degli animali che non possono essere ammessi alla importazione ai sensi del comma 2, quando non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria; qualora non sia possibile respingere gli animali, l'autorita' competente ne ordina la macellazione in un lo- cale designato a tal fine oppure l'abbattimento;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) l'abbattimento e la distruzione dell'intera partita di animali, quando il suddetto controllo permetta di constatare o di sospettare l'esistenza di una delle malattie epizootiche il cui elenco e' stabilito dalla Comunita' economica europea. Il certificato che accompagna gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina all'atto dell'importazione deve, in seguito al controllo sanitario, essere timbrato in modo che risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti. Durante l'inoltro degli animali attraverso il territorio verso lo Stato destinatario si possono applicare le misure di polizia sanitaria di cui al comma 3, lettere a) e d), se gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa. Gli animali la cui importazione e' stata autorizzata e che non sono destinati allo Stato membro che ha effettuato il controllo sanitario all'importazione di cui al comma 1, devono essere avviati verso il Paese destinatario sotto controllo doganale senza rottura di carico. Gli animali che hanno superato favorevolmente il controllo sanitario all'importazione presso un altro Stato membro sono sottoposti nel territorio italiano ai controlli complementari necessari per verificare se sono state osservate le prescrizioni del presente regolamento, comprese le condizioni particolari stabilite dalla Comunita' economica europea; detti controlli sono effettuati al confine o a destinazione dalla autorita' sanitaria locale competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art8 · fonte del testo