Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 26 aprile 2007. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le carni fresche devono rispondere alle seguenti condizioni:
tolto: a) essere state ottenute da uno stabilimento di macellazione comprese nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2;
tolto: b) provenire da un animale da macello che, in conformita' dell'allegato I, capitolo VI, sia stato sottoposto a una visita ante mortem da un veterinario ufficiale e sia stato giudicato idoneo alla macellazione secondo le disposizioni del presente regolamento;
tolto: c) essere state trattate in condizioni igieniche in conformita' dell'allegato I, capitolo VII;
tolto: d) essere state sottoposte, in conformita' dell'allegato I, capitolo VIII, ad un'ispezione post mortem effettuata sotto la responsabilita' ed il controllo diretto di un veterinario ufficiale e non aver presentato alcuna alterazione, con eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
tolto: e) essere munite di bollo sanitario conformemente a quanto stabilito dalla Comunita' economica europea;
tolto: f) essere state conservate all'interno dello stabilimento, dopo l'ispezione post mortem effettuata conformemente alla lettera d), in condizioni igieniche soddisfacenti e conformemente all'allegato I, capitolo XIV;
tolto: g) essere state trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV,e maneggiate in condizioni igieniche soddisfacenti. Oltre ai requisiti di cui alle lettere b) e d), la Comunita' economica europea puo' stabilire requisiti supplementari, adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, nei confronti di determinate malattie che possano compromettere la salute umana. Nell'ispezione post mortem di cui al comma 1, lettera d), nel controllo della conformita' alle condizioni d'igiene di cui al comma 1, lettera c), e nel controllo dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo XIV,il veterinario ufficiale puo' essere assistito da personale ausiliario posto sotto la sua responsabilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art11 · fonte del testo
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