Art. 9 — Vestiario e corredo

Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ((;)) la loro quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento e' imputabile ((al detenuto o all'internato)), questi e' tenuto a risarcire il danno. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile. I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati con le normali procedure usate ((quelli forniti dall'amministrazione)), devono provvedervi a loro spese. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicatitolto: :aggiunto: ; la loro quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia … i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento e' imputabile al detenuto o tolto: internato aggiunto: all'internato, questi e' tenuto a risarcire il danno. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative … personale di loro proprieta' che non possono essere lavati con le normali procedure usate tolto: per quelli forniti dell'amministrazione aggiunto: quelli forniti dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art9 · fonte del testo