Art. 7 — Vestiario e corredo

Ciascun soggetto e' fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantita' sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita. L'abito e' di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. E' concesso l'abito di lavoro quando e' reso necessario dall'attivita' svolta. Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprieta', purche' puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprieta' e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art7 · fonte del testo