Art. 10 — Corredo e oggetti di proprietà personale

Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi. E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art10 · fonte del testo