Art. 76 — Ricompense
Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:
- a)particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
- b)particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
- c)attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive;
- d)particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficolta' di fronte a loro problemi personali;
- e)responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
- f)atti meritori di valore civile. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
- a)encomio;
- b)proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 ((della legge e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica)) 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti;
- c)proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale del soggetto. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.
Testo vigente dal 2 febbraio 2001
