Art. 75 — Istanze e reclami

Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Cio' deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono e' fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorita' indicate nell'articolo 35 della legge. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta' di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a cura della direzione. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art75 · fonte del testo