Art. 59 — Attività culturali, ricreative e sportive

I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati ((in modo da favorire possibilita')) di espressioni differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti. I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attivita' sportive. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi. ((Le riunioni delle commissioni si svolgono durante)) il tempo libero. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da tolto: favornire aggiunto: favorire possibilita' di espressioni differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da favorire … varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi. Le riunioni delle commissioni si svolgono tolto: durate aggiunto: durante il tempo libero. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art59 · fonte del testo