Art. 70 — Norme di comportamento

I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati ((deve essere usato)) il "lei".

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere tolto: usaro aggiunto: usato il "lei".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art70 · fonte del testo