Art. 74 — Perquisizioni

Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti nonche' delle cose di appartenenza degli stessi. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario l'ordine del direttore. Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo' avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art74 · fonte del testo