Art. 117 — Visite agli istituti

Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' autorizzare ((persone diverse da quelle indicate)) nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… al processo penale in corso. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' autorizzare persone diverse da tolto: qulle aggiunto: quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art117 · fonte del testo