Art. 117 — Visite agli istituti
Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' autorizzare ((persone diverse da quelle indicate)) nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.
Testo vigente dal 2 febbraio 2001
