Art. 67 — Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

Le modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilita' di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art67 · fonte del testo