Art. 119 — Consiglio di aiuto sociale
Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Testo vigente dal 22 agosto 2000
