Art. 119 — Consiglio di aiuto sociale

Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art119 · fonte del testo