[1]Indirizzo e vigilanza
[2]1. L'Agenzia e' sottoposta, secondo modalita' idonee a garantirne l'autonomia, all'indirizzo e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili che, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede a:
- a)approvare i programmi delle attivita', nonche' i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio;
- b)adottare direttive al fine di indicare all'Agenzia gli obiettivi da raggiungere ed eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
- c)acquisire dati e informazioni e verificare il perseguimento dei fini istituzionali;
- d)approvare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;
- e)valutare le eventuali responsabilita' del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, adottando le conseguenti determinazioni. 2. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettera a), i programmi delle attivita', i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio, corredati della relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 3. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente alla struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.
Testo vigente dal 13 marzo 2024
