[1]Collegio dei revisori dei conti
[2]1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa. Vigila, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del regolamento interno di amministrazione e contabilita', sull'osservanza della legge, del presente Statuto, verifica l'integrita' del patrimonio dell'ente, la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, e collabora, nei limiti delle proprie competenze, con il Consiglio di amministrazione. 2. Il Collegio dei revisori, in particolare, esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i documenti programmatici, sui bilanci di previsione sulle variazioni ai medesimi, sui bilanci di esercizio, sulle operazioni finanziarie, sulle partecipazioni in enti, consorzi e societa', sull'inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonche' sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione. 3. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. 4. Il Collegio dei revisori e' formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Un componente del Collegio e' designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il presidente del Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 6. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. 7. Il Collegio dei revisori si riunisce, anche in modalita' telematica, almeno ogni tre mesi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonche' prendere visione dei documenti rilevanti. 8. Il Collegio e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio e' redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Testo vigente dal 13 marzo 2024
