[1]Organizzazione dell'Agenzia
[2]1. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura. 2. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale, incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 11 del presente Statuto, previa determinazione dei criteri di scelta, il Consiglio di amministrazione individua ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, un dirigente, cui affidare il coordinamento dell'attivita' degli uffici e l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici, secondo quanto indicato dall'articolo 55, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 4. Con regolamenti interni, adottati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, l'Agenzia adegua la propria organizzazione nel rispetto del presente Statuto. 5. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 13 marzo 2024
