Art. 3 — Presentazione della domanda
La domanda di cui all'articolo 2 e' presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 17 febbraio 1997
