Art. 5 — Domanda presentata da società di revisione
Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della societa' di revisione deve dichiarare:
- a)la denominazione o la ragione sociale;
- b)la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- c)il numero di codice fiscale;
- d)gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), per gli amministratori in carica;
- e)l'assenza in capo ai medesimi delle situazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera f);
- f)che la societa' e' autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, precisando gli estremi del decreto di autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la societa' ha presentato l'istanza per l'autorizzazione;
- g)che non sussistano decreti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Testo vigente dal 9 dicembre 1992
