Art. 4 — Iscrizione nel registro
All'esame delle domande delle societa' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Su proposta della commissione e' emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della societa' nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 17 febbraio 1997
