[1]ALLEGATO Art. 1.

[2]All'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi: "AL PERSONALE biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico. Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma".

Testo vigente dal 12 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;228~allegato-art1 · fonte del testo