Art. 4 (Allegato)
[1]Dopo l'art. 64 e' aggiunto l'art. 64-bis. (Biologi - Chimici - Fisici) avente il seguente testo: "Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazione nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1 luglio 1983".
[2]Visto, il Ministro per la funzione pubblica PALADIN
Testo vigente dal 12 giugno 1987
