Art. 2 (Allegato)
[1]All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi' sostituita: "A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici"; nel comma secondo, dopo le parole "varie categorie di personale" le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi' modificate:
[2]A1
[3]A2
[4]B
[5]C
[6]Tot.
- 1)Prestazioni di radiologia
[7]70,5
[8]17,5
[9]12
[10]100
- 2)Prestazioni di laboratorio
[11]70.2
[12]17.8
[13]12
[14]100
- 3)Visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio
[15]85
[16]10
[17]5
[18]100
- 4)Prestazioni riabilitative
[19]85
[20]32
[21]13
[22]100
[23]1 la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)"; lo stesso comma tra le parole "(A)" e "saranno suddivise" e' cosi' integrato: "e biologo, chimico e fisico (A2)"; lo stesso comma dopo le parole "equipe medica" e' cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai medici": "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; nel sesto comma, dopo le parole "afferente all'equipe" sono inserite le seguenti parole: "per le sole quote di competenza del personale medico"; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni:
[24]collaboratore........................ 1 coadiutore.......................... 1,4 dirigente.......................... 1,8".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Avviso di Rettifica in G.U. 23/06/1987 n. 144
1L'Avviso di Rettifica in G.U. 23/06/1987 n. 144 ha disposto che "all'art. 2 numero 4 dove e' scritto "Prestazioni Riabilititative........85" leggasi "Prestazioni Riabilititative........55".
Testo vigente dal 23 giugno 1987
