Art. 2 — Avvio del procedimento di reclutamento

Il procedimento di reclutamento e' avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessita' di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta' di assunzione previste dalla legislazione in materia.

Testo vigente dal 19 gennaio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224~art2 · fonte del testo