Art. 1 — Principi generali

Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001". Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

  • a)adeguata pubblicita' della selezione e delle relative modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento;
  • b)adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
  • c)rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Testo vigente dal 19 gennaio 2012

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224~art1 · fonte del testo