Art. 12 — Sistemi di reclutamento
Il reclutamento del personale e' effettuato in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste dalla legge.
Testo vigente dal 20 gennaio 2021
