Art. 15 — Formazione

Le attivita' di formazione sono rivolte a:

  • a)valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
  • b)assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
  • c)sostenere i processi di cambiamento organizzativo. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.

Testo vigente dal 19 gennaio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224~art15 · fonte del testo