Art. 15 — Formazione
Le attivita' di formazione sono rivolte a:
- a)valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
- b)assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
- c)sostenere i processi di cambiamento organizzativo. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.
Testo vigente dal 19 gennaio 2012
