Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Societa', i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicita' e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'. Il consigliere giuridico e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art50 · fonte del testo