Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Societa', i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicita' e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa'. Il consigliere giuridico e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
